domenica 14 ottobre 2012

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA


La legge 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012 ha mantenuto immutate le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività professionale, inerenti la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
L'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) aveva generato una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Inoltre, abrogato l'art. 14 della L. 02/03/1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere, non era più possibile individuare le prestazioni professionali.
La legge 134/2012 prevede che, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, sono applicati i parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. Nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell’individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 5. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Per effetto di tale modifica l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture” (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), risulta così formulato:
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 
Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012)
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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