venerdì 26 ottobre 2012

DISTANZE LEGALI


La mancanza di pareti in un manufatto che, ciononostante, abbia le caratteristiche di una costruzione e, quindi, di struttura realizzante una determinata volumetria, non può costituire circostanza idonea ad escludere l'osservanza delle distanze legali per la pretesa impossibilità di calcolare le distanze.
È questa la conclusione dell’Ordinanza n. 16776 della Cassazione civile del 02/10/2012 che afferma: «Costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso».
Va, pertanto, rimossa la struttura metallica con tettoia realizzata in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno, provocato sul muro di confine, derivante dall’ancoraggio della predetta struttura. La dimostrazione che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione risiede nell’ammissione che la stessa possegga caratteri di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo e, sulla base di queste motivazioni, la Corte ritiene del tutto irrilevante, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze, la costruzione di pareti.

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