sabato 13 ottobre 2012

VARIANTE DI IMPORTO SUPERIORE AL 5% DI QUELLO CONTRATTUALE


Contrasta con l’art. 132 del D.Lgs. 163/06 l’approvazione di un progetto di variante per un importo superiore al 5% di quello contrattuale, in quanto tale disposizione prevede alcuni casi specifici per i quali si possono approvare delle varianti e, al comma 3, prevede che le stesse possano essere redatte “nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, (…) finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera”. Deliberazione dell’AVCP n. 16 del 09/02/2011

Nessun commento: