giovedì 18 ottobre 2012

ART. 133 COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 3 maggio è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 maggio 2012 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 18 aprile 2011 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2009, al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Con il Decreto Ministeriale 3 maggio 2012 in esame viene stabilito che gli unici materiali che hanno subito tra il 2011 ed il 2010 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Ferro - acciaio tondo per cemento armato + 10,98 %;
Rete elettrosaldata + 10,82 %;
Fili di rame conduttori + 10,27 %;
Profilati in rame per lattone ria e lastre + 13,69 %;

Per quanto concerne le variazioni tra il 2010 ed il 2009 nessun materiale da costruzione ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Per quanto concerne le variazioni tra il 2009 ed il 2008 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato - 26,09%;
Rete elettrosaldata -21,54%;
Laminati in acciaio profilati a freddo - 19,21%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore - 16,31%;
Lamiere in acciaio "Corten" - 17,26%;
Nastri in acciaio per barriere stradali - 15,16%;
Travi laminate in acciaio - 17,97%;
Binari ferroviari - 17,67%;
Tubazione in PVC rigido -13,50%;
Filo di rame conduttori - 20,32%;
Profilati in rame - 20,13%;
Geotessile tessuto non tessuto +11,78;

Mentre per quanto concerne le variazioni tra l'anno 2008 e l'anno 2007 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%;
Rete elettrosaldata + 15,46%;
Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore +15,80%;
Lamiere in acciaio "Corten" + 23,64%;
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%;
Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%;
Gabbioni in ferro zincato + 11,28%;
Filo di rame conduttori + 15,30;
Travi laminate in acciaio + 14,68%;
Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%;
Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%;
Cemento tipo 325 + 10,36%;

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