La
giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il
reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 d.P.R.
380/2001, è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa
tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del
citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone
medesime.
Lo
ha ricordato la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n.
51600/2018.
In
questa sentenza la suprema Corte ha ribadito che in conseguenza
dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio
non classificato" e considerando che è attualmente prevista la
facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica
per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi
corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli
artt 83 e 94 d.PR. 380/2001.
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