Il
rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si
inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con
rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di
concessione) "…non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".
Ne
deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della
stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente
ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Questo
il contenuto del principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018 sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.
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