Con
l'ordinanza n. 886/2018 depositata il 15 novembre, la seconda sezione del Tar
Liguria ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 192
comma 2 del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella
parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento in house “delle ragioni del mancato ricorso al
mercato”, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art.
1 lettere a) ed eee) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (recante deleghe al
Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).
Secondo
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, la disposizione
sospettata di incostituzionalità “avrebbe innanzitutto violato il criterio
direttivo sub a) – nonché l'articolo 14 commi 24-ter e 24-quater della legge 28
novembre 2005, n. 246, cui fa espresso rinvio - in quanto avrebbe introdotto un
onere amministrativo di motivazione - circa le ragioni del mancato ricorso al
mercato - maggiore e più gravoso di quelli strettamente necessari per
l’attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, la quale, come visto supra, per un
verso ammette senz’altro gli affidamenti in house a patto che ricorrano le tre
condizioni di cui all’art. 12, per altro verso ha escluso i relativi contratti
dal proprio campo di applicazione, e dunque dall’obbligo di esperire
preventivamente una procedura di gara ad evidenza pubblica (cioè, il ricorso al
mercato).
Donde
la violazione del divieto di gold plating, che costituiva uno specifico
criterio di delega legislativa (lett. a)”.
Secondariamente,
“avrebbe violato il criterio direttivo sub eee) della legge di delega n.
11/2016, in quanto l’introduzione dell’obbligo di motivazione circa le ragioni
del mancato ricorso al mercato per un verso non trova alcun addentellato nel
criterio direttivo, che non lo menziona affatto, per altro verso – e
soprattutto – non ha nulla a che vedere con la valutazione sulla congruità
economica delle offerte, che attiene piuttosto alla loro sostenibilità in
termini di prezzi e di costi proposti (argomenta ex art. 97 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016), cioè con l’unico elemento che il criterio direttivo imponeva di
valutare, oltre a quello di pubblicità e trasparenza degli affidamenti,
mediante l'istituzione, a cura dell'ANAC, dell’elenco di enti aggiudicatori di
affidamenti in house.
Donde
la violazione dell’art. 1 lett. a) ed eee) della legge di delegazione
legislativa n. 11/2016 (parametro interposto) e, indirettamente, dell’art. 76
della Costituzione”.
Da
qui la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
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