Con
la Delib.
ANAC 21/11/2018, n. 1102, è stato emanato il nuovo Regolamento per
l’esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC ai sensi della L.
06/11/2012, n. 190 e del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Il
nuovo Regolamento sostituisce il precedente Provv.
ANAC 20/07/2016 e definisce le modalità e la tipologia di soggetti che
possono presentare richiesta di parere, con riferimento a fattispecie concrete
in materia di:
- prevenzione
della corruzione e di trasparenza
- contratti
pubblici.
Il
nuovo Regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20/12/2018 n. 295 ed è entrato
in vigore il 04/01/2019.
Art. 2 – Oggetto
1.L’Autorità
svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle
problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190
e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con
particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice,
fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
2.
L’attività consultiva è svolta:
a)
nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e
nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
b)
quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una
particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto
socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in
relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
3.Le
richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e
riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse
agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti
regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.
Articolo 3 – Soggetti
richiedenti
1.Possono
rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2,
comma 1, i seguenti soggetti:
a)
per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012,
il Ministro per la pubblica amministrazione;
b)
per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012,
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
c)
in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del
d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che
intendano conferire un incarico;
d)
per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i
Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione
delle disposizioni del suddetto decreto;
e)
sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e
trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti
attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti
di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
f)
in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite
all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di
interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
Articolo 5 –
Inammissibilità della richiesta
1.Sono
ritenute inammissibili le richieste che:
a)
non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;
b)
non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
c)
sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza
generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di
istruttoria presso l’Autorità;
d)
hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza
dell’Autorità.
Articolo 6 – Archiviazione
delle richieste
1.L’Ufficio
competente valuta l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell’art.
5 e provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al
Consiglio, con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.
2.L’elenco delle
archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra
forma di comunicazione ai soggetti interessati
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