sabato 27 ottobre 2012

DISTANZE DALLA FERROVIA

Dagli artt. 49 e 60 del dpr n. 753/1980 la giurisprudenza ha ritenuto di dover ricavare la regola che i medesimi siano applicabili non solo all'erezione di un manufatto del tutto nuovo, ma anche alle modifiche a manufatti esistenti capaci comunque di aggravare la limitazione della visuale, ed inoltre ha precisato che tali norme richiedono che l’autorizzazione in deroga sia rilasciata prima dell'inizio dei lavori, perché, trattandosi di opere che incidono sulla sicurezza ferroviaria, la deroga condiziona la stessa possibilità di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto.
L’art. 49 del DPR 11.07.1980, n. 753, recante “norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” dispone che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”, e l’art. 60 prevede che le distanze siano derogabili dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano”.
Dalle norme citate la giurisprudenza, tenuto conto della loro ratio, ha ritenuto di dover ricavare la regola che le medesime siano applicabili non solo all'erezione di un manufatto del tutto nuovo, ma anche alle modifiche a manufatti esistenti capaci comunque di aggravare la limitazione della visuale (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 25.09.1996, n. 8452), ed inoltre ha precisato che tali norme richiedono che l’autorizzazione in deroga sia rilasciata prima dell'inizio dei lavori, perché, trattandosi di opere che incidono sulla sicurezza ferroviaria, la deroga condiziona la stessa possibilità di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. II, 11.04.2008, n. 2075).
Il rispetto delle norme citate avrebbe richiesto il preventivo ottenimento di una nuova autorizzazione per ottenere la deroga ad innalzare di circa cinque metri il manufatto già esistente in fregio alla linea ferroviaria ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla legge (TAR Veneto, Sez. III, sentenza 08.03.2012 n. 333).
Il vincolo di inedificabilità relativa posto dall'art. 49 DPR 753/1980 (distanza minima dalla ferrovia) è determinato da ragioni di sicurezza, non di tutela dell’ordinato assetto del territorio, e può essere derogato, quando la situazione concreta lo consenta, su autorizzazione degli uffici ferroviari preposti alla tutela del vincolo stesso: é evidente come l’esercizio di quest’ultimo potere, previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, non possa essere condizionato dalla circostanza che le norme urbanistiche locali non vi abbiano fatto espresso riferimento. (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 12.01.2012 n. 1)
Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 "si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/1980, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/1985, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". 
Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/1980, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie, come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/1999 del Consiglio di Stato (TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, 04.08.2008, n. 3593) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 01.07.2011 n. 552).
Secondo la normativa di cui al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, e la ratio di tale previsione risiede nell’evidente esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza dell’esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità: in proposito l’autorizzazione alla deroga delle distanze minime –presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo– costituisce il risultato di una valutazione discrezionale (demandata all’Ente preposto) dei valori antagonisti, secondo il criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità (TAR Puglia Bari, sez. II – 06/11/2009 n. 2634) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 16.02.2011 n. 304).
In materia di distanze dalle linee ferroviarie -ai fini di polizia, sicurezza e regolarità del loro esercizio- il D.P.R. n. 753/1980 all'art. 49 (al primo comma) ha previsto per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia, precisando (al secondo comma) che tale limite si applica "solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1".
L'art. 51 del medesimo D.P.R. fissa, per le costruzioni "lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia", la diversa distanza minima di 6 metri dalla più vicina rotaia, pur aumentabile all'occorrenza a 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati e comunque in modo tale da rendere libera la visuale per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. 
Infine, l'art. 60 dello stesso testo normativo prevede la c.d. "autorizzazione in deroga" cioè che "quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate... (ora dalla Regione) per le ferrovie in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 
sentenza 23.09.2008 n. 4591).

5 commenti:

Nicola Fierro ha detto...

ciao, sai per caso la distanza dai binari ferroviari cui si deve rispettare per opere pubbliche?
Mi spiego meglio: sto facendo lavoro di tesi e mi trovo a progettare dei giardini a ridosso dei binari ferroviari, non volendo lasciare nulla al caso, mi chiedevo se ci fosse una distanza precisa da rispettare.

Unknown ha detto...

Salve a tutti ad aprile del 2018 ho protocollato ad rfi una pratica per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione ad una distanza di 26 mt dalla prima rotaia,sono confinante con una strada pubblica e il muro delle ferrovie.fino a oggi non ho ricevuto nessun parere sia positivo che negativo.mi sono rivolto ad un avvocato abbiamo chiesto di rilasciare un parere ancora oggi 18 04 2019 non so niente.potete aiutarmi

Simo ha detto...

Buongiorno, ho un piccolo immobile adiacente alla ferrovia, da una distanza di 25m fino a 36m. diciamo per metà all'interno della zona di rispetto ferroviaria. Devo assolutamente risistemare il tetto, perche è ceduto un trave e piove dentro casa. Abbiamo deciso di rifarlo nuovo, in comune hanno accetta il progetto ma adesso mi chiedono il nulla osta delle ferrovie dello stato. Mi sono informato tramite l'architetto il quale mi dice servono circa 6 mesi per avere una risposta dalle ferrovie dello stato. Mi sembra assurdo, mi piove in casa per un cedimento del trave in legno e non posso sostituire il tetto senza il consenso delle ferrovie. Qualcuno ha qualche idea di come fare per velocizzare sta cosa. grazie a chi mi potrà dare un aiuto.

piero ha detto...

buongiorno, vorrei acquistare un terreno edificabile sotto al quale passa una galleria ferroviaria (nel 1977 e´stato concesso il diritto di servitu' di galleria alle Ferrovie). E´ fattibile costruire una casa? Devo chiedere permessi e nulla osta o non e´necessario? Eventualmente a quali uffici devo rivolgermi?

Unknown ha detto...

Buongiorno, ho un problema simile al suo in quanto ho ereditato una casa che si trova in parte nella zona di rispetto della distanza dalla ferrovia... Mi sto informando per come fare domande ma mi dicono tutti che i tempi d'attesa sono molto lunghi, lei come ha risolto il problema e in quanto tempo?
Grazie mille