domenica 9 dicembre 2012

CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIE DAL 1-4-2013 PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI


La Legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Infatti, il comma 4 dell’art. 23 della Legge n. 214/2011, rubricato “Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, ha aggiunto all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi della legge di conversione del D.L. 216/2011, art. 29, comma 11-ter, la modifica in commento dovrà essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013.
Si ricorda che le unioni di Comuni sono previste dall’art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso testo normativo, i Comuni possono istituire consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto alle centrali di committenza, disciplinate dall’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, Stazione Unica Appaltante, prevista dall’art. 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011; quest’ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Si veda in proposito anche la Circolare del Ministro degli Interni  N.11001/119/7/22 del 5 ottobre 2011.
Alla stessa possono aderire, fra gli altri soggetti elencati dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M., anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.
Con la modifica normativa in oggetto, quindi, il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti muterà radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili.
Il legislatore, in buona sostanza, ha reso obbligatoria la costituzione dei consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l’attuazione alle leggi regionali.
Le unioni esistenti o i consorzi appositamente costituiti, dunque, potranno optare per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc, ovvero per l’adesione alla SUA regionale, laddove esistente, mediante la stipula di un’apposita convenzione.
Sebbene la modifica introdotta nell’ordinamento comporterà la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione frammentata e spesso inadatta delle gare d’appalto, i termini previsti dal legislatore, anche se prorogati di per l’organizzazione delle procedure sarebbero stati eccessivamente ristretti. Per non incorrere in un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile 2012, come detto, il d.l. 216/2011,nella sua conversione in legge, ha spostato tale termine di un anno, portandolo al 31 marzo 2013.
 
 
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sede di conversione
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici” (6).
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
 
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)
Art. 29 – comma 11-ter
Il termine di cui all’articolo 23,comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi.

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