martedì 4 dicembre 2012

CERTIFICAZIONE FPC


Il D.M. 14/01/2008, recante le Norme tecniche per le costruzioni, prescrive che gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
Gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, e disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al D.M. 09/05/2003 n. 156 (Certificazione FPC).
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione.
In pratica la certificazione FPC è obbligatoria per gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. Per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato si intende, ai sensi del punto 11.2.8 del D.M. 14/01/2008, "quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso”.
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore, nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione dell’impianto, conformemente alle medesime specifiche sopra citate.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi, e dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. 14/01/2008 e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 mc di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il direttore dei lavori deve in questi casi avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 11/04/2008. 
L'Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato (organismo istituzionale costituito dalle componenti pubbliche e private presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), ha reso disponibili nella sezione “Database” del proprio sito Internet (www.osservatorioca.it) i link diretti agli elenchi dei certificati FPC emessi da ciascuno degli Organismi abilitati.

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