domenica 16 dicembre 2012

IL RUP HA L'OBBLIGO DI INGERENZA IN TUTTE LE FASI DEGLI INTERVENTI


Il complesso normativo degli artt. 272 e 273 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (Parte IV - Contratti relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) testimonia della volontà del legislatore di affidare al R.U.P. non solo una competenza diretta circa la osservanza delle procedure tecnico-amministrative, ma una ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni, prevedendo laddove non vi sia una competenza operativa e diretta del RUP, compiti di segnalazione, sollecitazione, razionalizzazione, organizzazione, i cui relativi adempimenti ricadono anche in settori di competenza di servizi diversi dell’Amministrazione.
Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti, prevede che il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”. 
Il successivo art. 273 (comma 1, lett. f) dispone poi che il R.U.P. “effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi”; ed alla lettera g) che “svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali”. (sentenza numero 38 del 24 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale)

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