lunedì 24 dicembre 2012

SINISTRO STRADALE


Con la sentenza n. 2562/2012, la Corte di Cassazione si esprime in merito all’applicazione estensiva dell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali. Per le loro caratteristiche (estensione, collocazione ed utilizzo generalizzato) risulta problematico il riconoscimento, in capo al gestore, della possibilità di esercitare concretamente quel controllo che rappresenta il presupposto essenziale affinchè si possa individuare un rapporto di custodia e, di conseguenza, possa prevedersi l’applicazione dell’art. 2051 c.c.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare la questione (Cass. 21508/2011) e, in tale circostanza ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. anche al gestore delle strade statali nel caso in cui quest’ultimo sia in grado di conoscere la presenza delle insidie e, di conseguenza, possa attuare un potere di controllo su di esse.
La sentenza in esame rappresenta una nuova evoluzione del dibattito finalizzato all’applicazione della disciplina prevista dall’art. 2051 c.c. anche al gestore della strada pubblica, in virtù della volontà di equiparare beni pubblici e beni privati sotto il profilo del risarcimento del danno da cosa in custodia. La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione trae spunto da un sinistro avvenuto nel gennaio 2003 nel quale il conducente dell’auto, a causa delle condizioni del manto stradale, perse il controllo della propria vettura, sfondando il guard-rail e perdendo la vita. La moglie, il figlio e il datore di lavoro della vittima citarono in giudizio l’A.N.A.S. in quanto ente addetto alla gestione e al controllo della strada incriminata, affinchè, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c., fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla morte dell’automobilista. A seguito di un iter processuale molto altalenante, l’A.N.A.S. ricorse in Cassazione contro la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino che, nell’agosto 2009, condannò la stessa al pagamento di € 88.187,20 per ciascuno dei congiunti.
La Suprema Corte ha stabilito che, in generale, qualora si verifichi un evento dannoso l’ente che gestisce la strada deve ritenersi custode in quanto esercita un potere di fatto sulla medesima. Nel caso di specie la causa dell’incidente era da imputare alla presenza di ghiaccio sulla carreggiata e l’A.N.A.S., pur essendosi attivata per eliminare la pericolosità del fondo stradale ghiacciato, non era riuscita a risolvere il problema. Tale intervento del gestore della strada riveste una duplice rilevanza in quanto, da un lato, fonda il motivo dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. al caso di specie e, dall’altro, costituisce il motivo per cui la stessa debba essere ritenuta responsabile. L’A.N.A.S. ha fornito la prova del proprio intervento ma non di avere fatto tutto il possibile per ovviare al problema legato alla pericolosità del fondo stradale, dunque non ha provato che l’evento dannoso fosse riconducibile al caso fortuito. Cass. 2562 del 2012.doc

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