sabato 15 dicembre 2012

VIDIMA DELLE PARCELLE DA PARTE DEGLI ORDINI


Con la circolare del 5/12/2012 n. 145 il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha fornito indicazioni sulla liquidazione dei compensi professionali tra professionista e committente, ed in particolare sulla funzione di vidima delle parcelle da parte degli Ordini alla luce dell’abrogazione, prevista dal D.L. 24/01/2012 n. 1, delle tariffe professionali.
Tale abrogazione, secondo il CNAPPC, ha infatti determinato perplessità sul ruolo delle “commissioni parcelle” incaricate di emettere dei pareri sulla liquidazione degli onorari, ma a tal proposito si ribadisce che rimane immutata la funzione di vidima da parte del Consiglio dell’Ordine.
A proposito dei criteri sulla base dei quali effettuare tale vidima, il CNAPPC precisa quanto segue:
-       nei lavori privati occorrerà attenersi a quanto indicato dal D.M. 140/2012, a cui peraltro farà riferimento anche il giudice eventualmente chiamato in causa. A tal proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione con le sentenze del 21/11/2012 n. 20421 e del 12/10/2012 n. 17406 ha ritenuto si debba applicare quanto stabilito dal D.M. 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali siano iniziate prima dell'abrogazione del sistema tariffario, e cioè prima del 24/01/2012 (data di entrata in vigore del D.L. 1/2012);
-       per la determinazione dei compensi nei lavori pubblici, sia i Consigli dell’Ordine (nella loro funzione di opinamento) sia le stazioni appaltanti potranno continuare a fare riferimento ai parametri indicati dal D.M. 4/4/2001 fino a quanto non verrà emanato il nuovo Decreto congiunto dai ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture.
Il CNAPPC ricorda infine come per scongiurare contenziosi, il professionista ha l’obbligo di pattuire, per iscritto, un vero e proprio contratto da presentare al cliente relativo alla prestazione da svolgere, ai tempi, ai compensi (specificando spese, oneri e contributi) ed evidenziando anche il grado di complessità dell’incarico e gli estremi della polizza assicurativa (con indicazione dei massimali). Il contratto dovrà quindi essere definito nei particolari sin dal conferimento dell’incarico.

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