martedì 4 dicembre 2012

CONSENSO DEL CONDOMINIO


Nessuna concessione edilizia senza il consenso del condominio quando il titolo richiesto riguarda l’uso del bene comune. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza del 28 settembre 2012, n. 5128. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici a fronte dell’incidenza dell’opera su una parte comune dell’edificio condominiale. È pertanto legittima e ragionevole la richiesta da parte dell’Amministrazione del consenso del condominio che assume così la qualità di controinteressato.
Nella fattispecie il comproprietario di un appartamento aveva chiesto di poter realizzare un abbaino al piano secondo (sottotetto) dell'edificio condominiale, di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, per ottenere una migliore illuminazione del locale-soggiorno la cui finestra era parzialmente coperta dall'ala del tetto dell'edificio.

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