venerdì 14 dicembre 2012

PRESENZA DI GIOVANI PROFESSIONISTI NEI RAGGRUPPAMENTI


PARERE DELL’AVCP N. 158 DEL 27/9/2012
L’art. 90, comma 7, del Codice degli appalti demanda al regolamento di definire “le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee”; a norma del quinto comma dell’articolo 253 del D.P.R. 207 del 2010, pertanto: “ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza”.
Nella fattispecie all’esame – concernente l’affidamento di servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori citati in oggetto – si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della disposizione normativa sopra citata, non trattandosi dell’affidamento di un incarico di progettazione e che, pertanto, non necessiti nemmeno l’osservanza della norma che impone la presenza di un progettista giovane professionista (laureato abilitato da meno di cinque anni rispetto alla data del bando) all’interno del raggruppamento.
Le disposizioni citate, e la norma primaria con nitida chiarezza, riferiscono, infatti, la necessaria presenza del c.d. “giovane professionista” alle sole gare aventi ad oggetto la progettazione delle opere; quindi, alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee e non già all’affidamento dei servizi in oggetto.
Giova, peraltro, evidenziare che, ai sensi dell’evocata disposizione asseritamente violata – in quanto il “giovane professionista” non avrebbe avuto una precisa attribuzione né in relazione al legame giuridico con gli altri soggetti partecipanti né in relazione alla attività allo stesso affidata – anche una semplice collaborazione soddisferebbe l’obbligo di legge (ex multis: Cons. Giust. Amm., 2 marzo 2009, n. 95; T.AR. Veneto, Sez. I, 28 febbraio 2008, n. 492).
Inoltre, a ben vedere, per poter partecipare all’affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione, atteso che la norma parla soltanto di “presenza” di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associarlo al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. alle stesse procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione – diverse da quella in esame – è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia prevista la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da almeno cinque anni, ma senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.
La giurisprudenza amministrativa, d’altronde, ha da tempo chiarito come la prescrizione di cui trattasi, relativa alla necessaria presenza nella compagine del raggruppamento di un “giovane professionista”, risponda ad evidenti finalità di carattere “promozionale”, onde garantire allo stesso la possibilità di svolgere un utile apprendistato e arricchire il proprio bagaglio curricolare, ma non comporti l’obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347). Oltretutto, il requisito che richiede nelle gare per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che i raggruppamenti temporanei garantiscano la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni, non viene interpretata letteralmente come un obbligo posto a pena di esclusione. 

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