mercoledì 12 dicembre 2012

LA RIPARAMETRAZIONE


Con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, contenente le Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2011), sono state esplicitate le modalità di applicazione della “riparametrazione”.
Un problema che si pone, nel procedere alla scomposizione di un criterio in sub criteri, è quello della cosiddetta riparametrazione.
Per i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell’offerta aventi natura quantitativa (per esempio ribasso sul prezzo posto a base di gara), all’offerta più conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso più alto), è sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si procedesse nello stesso modo, attribuendo all’offerta tecnica e qualitativa più favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando, verrebbe alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha stabilito nel bando.
In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante.
Tale procedura è prevista dal Regolamento nell’allegato “M”, che riguarda l’affidamento dei servizi tecnici, ed è stata confermata, più volte, dalla giurisprudenza, anche con riferimento ad affidamenti di lavori, concessioni, forniture. L’allegato stabilisce che “qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza”.
Anche l’Autorità ha richiamato l’attenzione sull’applicazione di tale regola (determinazione n. 1/2009; determinazione n. 4/2009).
Il principio della riparametrazione è presente nell’allegato “G” al Regolamento: da tale allegato, si rileva che per ogni criterio e, quindi, per ogni sub criterio, qualsiasi sia il metodo di determinazione dei coefficienti all’offerta di maggior valore il coefficiente da attribuire è sempre pari ad uno.
Nella tabella che segue, un esempio di utilizzo della riparametrazione.
DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
OFFERTE PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI SOMMA PUNTI MAX PUNTI ATTRIB. COEFF. PUNTI MAX CRITERIO PUNTI ATTR.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
A 3,853 4,316 3,972 3,185 15,325 15,325 1,000 20 20,000
B 3,427 2,550 1,748 3,185 10,911 0,712 14,238
C 1,084 3,250 4,520 0,944 9,798 0,639 12,787
D 4,735 2,115 4,286 4,104 15,240 0,994 19,888
E 1,787 1,787 5,000 1,667 10,241 0,668 13,365
F 1,133 2,070 3,972 1,667 8,841 0,577 11,537
G 1,968 1,223 2,776 1,667 7,634 0,498 9,963
H 2,816 2,550 3,972 3,185 12,523 0,817 16,343
I 1,133 2,550 2,240 1,293 7,216 0,471 9,417
J 5,000 5,000 3,436 0,884 14,320 0,934 18,688
K 1,381 1,787 4,119 1,293 8,580 0,560 11,197
L 3,499 2,507 3,972 3,185 13,163 0,859 17,178
M 0,510 1,223 1,548 0,884 4,165 0,272 5,435
N 2,390 1,223 1,548 5,000 10,160 0,663 13,259

Nel caso specifico, il bando prevede che al criterio n. 1 sia attribuito un punteggio massimo di punti 20. Come si evince dalla tabella, la commissione attribuisce il punteggio più elevato di 15,325 all’offerta A. Di conseguenza, a nessuna offerta viene attribuito il punteggio massimo previsto dal bando e, cioè, 20 punti e, ciò, a discapito di quanto previsto nel bando stesso e, cioè, che alla migliore offerta vengano appunto attribuiti 20 punti. Il modo di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l’equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti nel bando, è operare la riparametrazione. Si attribuisce, così, alla migliore offerta il punteggio massimo (20) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.
Per mezzo di questa operazione, l’offerta A rimane, comunque, la prima in graduatoria per quel criterio, ma, evidentemente, quel punteggio finale acquisito può avere un effetto differente sulla graduatoria finale, che somma anche il punteggio relativo al prezzo. In sintesi, con la riparametrazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre,senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal Regolamento (che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo pesa, di fatto, relativamente di più della qualità.
Occorre rammentare, infine, che il giudizio operato dalla commissione non è di tipo assoluto, bensì di tipo relativo: se ad un’offerta viene assegnato il punteggio massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione.
Riparametrare l’offerta migliore ad un coefficiente pari ad uno e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, le altre offerte, risulta essere il metodo migliore anche per la valutazione dell’anomalia, in quanto, a monte, una valutazione di tipo assoluto permetterebbe alla commissione di eluderla, già in fase d’esame delle offerte tecniche, potendo la stessa optare per valutazioni che cadano tutte al di sotto della soglia prevista dal’art. 86 comma 2 del Codice.

Si veda anche la Determinazione n. 4 del 20 Maggio 2009 “Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici”.

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