domenica 16 dicembre 2012

RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI


La Corte di Cassazione - Penale Sez. IV – con la Sentenza n. 17634 del 24 aprile 2009 focalizza le responsabilità della figura del responsabile dei lavori così come definita nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativo alla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili e si inserisce nel discorso della automaticità o meno della nomina di tale figura da parte del committente sulla quale tanto si discute a seguito della lettura del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.
In capo alla suddetta figura si concretizza, secondo la Corte di Cassazione, una posizione di garanzia che gli impone, nella esecuzione di quei lavori dei quali egli è appunto il responsabile dei lavori, di attivarsi per predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza previsti dalle disposizioni di legge. Il fatto poi che nel cantiere si riscontra la presenza di un coordinatore in fase di progettazione e di un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori non fanno affatto venir meno tale posizione di garanzia trattandosi di posizioni autonome ed indipendenti.
L’infortunio sul lavoro di cui si occupa la sentenza in esame è quello accaduto ad un lavoratore il quale, mentre alle dipendente di una società era intento su di una impalcatura a montare degli infissi in uno stabile, è caduto nel vuoto da un'altezza di due o tre metri decedendo per le lesioni riportate (trauma cranio - encefalico da precipitazione). Il Tribunale dapprima e la Corte di Appello successivamente hanno condannato per omicidio colposo, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, sia il responsabile dei lavori nominato dal committente ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che il montatore del ponteggio ed il dirigente nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta alle dipendenze della quale lavorava l’infortunato.
I giudici nel ricostruire la dinamica dell’accaduto avevano accertato che il ponteggio utilizzato dal lavoratore, così come montato non consentiva all’operaio, impegnato a fissare un telaio metallico mediante un avvitatore elettrico, di lavorare frontalmente rispetto al punto nel quale doveva operare per cui lo stesso è stato costretto a portarsi quasi totalmente all’esterno del ponteggio, oltretutto in posizione abbassata, e quindi in precario equilibrio. Essendosi quindi sporto quasi totalmente con il corpo dal ponteggio su cui si trovava e non essendo questo munito di una tavola fermapiedi, che avrebbe ridotto la luce tra il corrente intermedio ed il piano di calpestio, il lavoratore ha perso l'equilibrio ed è precipitato L'operazione avrebbe dovuto compiersi servendosi di una piattaforma autosollevante che avrebbe consentito di svolgere il lavoro in posizione frontale ed è stato accertato, altresì, che l’infortunato non indossava dispositivi di protezione individuale (cintura di sicurezza e casco) perché non gli erano stati mai consegnati.
I tre imputati sopraindicati erano stati riconosciuti responsabili dell’accaduto in quanto il responsabile dei lavori per conto della committente non aveva compiuto alcuna valutazione o verifica delle capacità tecnico - professionali delle ditte che operavano nel cantiere ed aveva accettato il piano di sicurezza e di coordinamento risultato carente in violazione dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, il montatore del ponteggio è stato ritenuto responsabile per averlo realizzato in violazione delle disposizioni di legge e privo dei requisiti di sicurezza richiesti ed il dirigente e RSPP della società per aver fornito ai lavoratori una attrezzatura non adeguata oltre a non aver controllato che i dipendenti si trovassero ad operare in cantiere e in condizioni di sicurezza.
Avverso la sentenza del Tribunale, poi confermata integralmente dalla Corte di Appello, i tre imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo ognuno diverse motivazioni. Il responsabile dei lavori, in particolare, ha sostenuto che, non possedendo i requisiti e le capacità tecniche di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996, aveva provveduto a designare sia il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione nelle persone di due architetti e quindi in persone dotate di capacità tecnica e di idoneità a svolgere i compiti assegnati per cui su di esso non gravava un obbligo giuridico di impedimento dei reati (articolo 40 c.p.). Il responsabile dei lavori ha sostenuto altresì che egli all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di agricoltore alle dipendenze del committente e che, non disponendo di alcuna specifica capacità tecnica, si è appunto rivolto a ditte e professionisti che apparivano garantirgli il rispetto della normativa vigente.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi fatti dai tre imputati ed in merito alla posizione del responsabile dei lavori, in particolare, ha tenuto a precisare che “essendo egli responsabile dei lavori, in capo a lui si concretizzava una posizione di garanzia che gli imponeva di attivarsi per predisporre e far osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge, nella esecuzione di quei lavori dei quali egli era, appunto, responsabile”. “La circostanza che vi fossero anche un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ha proseguito la Sez. IV "e un coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione non comportava affatto il venir meno di tale posizione di garanzia: trattasi, invero, di posizioni autonome ed indipendenti, che tra loro concorrono e, quindi, non si escludono”.
In merito, infine alla considerazione che il responsabile dei lavori all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di agricoltore e che non disponeva di alcuna specifica capacità tecnica la suprema Corte ha concluso affermando che questa condizione “non lo esime affatto da responsabilità sotto il profilo soggettivo ma semmai rende più apprezzabili i profili di colpa, essendo evidente che la sua addotta mancanza assoluta di competenze al riguardo gli avrebbe dovuto imporre di astenersi da un compito che quelle competenze richiedeva,”.

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