Entrata in vigore: 8
aprile 2014
Art.
1.
1.
La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine
di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza.
2.
Le città metropolitane sono enti
territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le
seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città
metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,
ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3.
Le province sono enti territoriali
di area vasta disciplinati ai sensi dei commi
da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57
e da
85 a 97.
4.
Le unioni di comuni sono enti locali
costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi
di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi
da 104 a 141.
5.
In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e
delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono
disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli
114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma
restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi
della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e
sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla
regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia
omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni
capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo
133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni
provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la
regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della
procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o
in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove
un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta
giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la
relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno,
udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in
ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge
contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7.
Sono organi della città metropolitana:
a)
il sindaco metropolitano;
b)
il consiglio metropolitano;
c)
la conferenza metropolitana.
44.
A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità
interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali
delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del
processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi
da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali:
a)
adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per
l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel
predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o
assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie
di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e)
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca
innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata
nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
47. Spettano alla città
metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della
provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in
tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali,
all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni
mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle
città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle
province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo
contratto, il trattamento economico in godimento.
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