giovedì 10 aprile 2014

INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013

Ai  fini  del  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di responsabilita'   amministrativa   di vertice    nelle    pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato in controllo pubblico si  osservano  le  disposizioni  contenute  nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19  e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori  ruolo  o in aspettativa.
Il decreto si applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico. (vedi TABELLA)
 Per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (Art. 1 co. 2 lett. c).

 Alcune disposizioni del decreto in materia di incompatibilità trovano applicazione anche per enti di diritto privato regolati o finanziati definiti dall’art. 1 comma 2 lett. d come le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 

1 commento:

Anonimo ha detto...

Se è vero che con il Ddl Del Rio si cancellano 3500 Consiglieri Provinciali, non si può trascurare il fatto che esiste una moltitudine di Consiglieri Provinciali, che occupano contemporaneamente poltrone nei cda delle Partecipate (Aeroporti, Aziende di trasporto locale, etc..) e che forse continueranno ad occupare tali poltrone, nonostante la decadenza da Consigliere Provinciale.
A mio modesto avviso, la questione va regolamentata, precisando nelle norme attuative che i Consiglieri Provinciali dovranno decadere automaticamente anche dai Cda delle Partecipate in quanto tali incarichi sono vincolati alla funzione pubblica svolta come Consigliere Provinciale. Se tutto ciò non avvenisse, si manterrebbe in piedi un poltronificio che permetterebbe ai Consiglieri Provinciali, di uscire dalla porta principale e rientrare da quella di servizio.
Sarebbe opportuno che tali poltrone andassero a chi ne ha le competenze e non al trombato di turno, ma tutto ciò credo vada regolamentato.