venerdì 4 aprile 2014

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL’AVCP

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato sul suo sito internet il Regolamento unico che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive (ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione).
Composto da 49 articoli, il Regolamento – CLICCA QUI - dopo aver definito i principi e le disposizioni comuni, delinea il procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6, commi 9 e 11, del Codice).
Le nuove regole entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:
a) “Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);
b) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
c) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
d) “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).

Le SOA (Società Organismi di Attestazione) che, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontrano che il CEL presentato dall’impresa ai fini della qualificazione non è presente nel Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 11 del Codice. L’U.O.R. procede ai sensi del presente Titolo.
Il Regolamento definisce il procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 7, comma 8, del Codice).
Viene disciplinato il procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice). In particolare, sono individuati: il procedimento sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione, formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice; il procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA; la segnalazione dell’Autorità alla SOA per produzione di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.
Viene regolato il procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione (articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del Codice); quello nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione (articolo 40, comma 9-quater, del Codice); e infine il procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA (articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione).
Il Regolamento disciplina anche la durata della pubblicazione nel Casellario dell’annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Oltre alla Parte V con le disposizioni finali (moduli segnalazioni, accesso agli atti del procedimento, computo dei termini, entrata in vigore e abrogazioni), il Regolamento dell'Autorità contiene anche un allegato che fornisce il metodo di calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73, D.P.R. 207/2010.

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