L’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato sul suo sito internet il Regolamento unico che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive (ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8,
articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2
del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione
ed attuazione).
Composto
da 49 articoli, il Regolamento – CLICCA QUI - dopo aver definito i principi e le
disposizioni comuni, delinea il procedimento sanzionatorio nei confronti dei
soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che
abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6,
commi 9 e 11, del Codice).
Le
nuove regole entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati
i seguenti atti:
a)
“Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei
confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38 del d.lgs n. 163
del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in
data 12 gennaio 2010);
b)
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);
c)
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del
4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);
d)
“Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del
D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che
presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della
qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).
Le
SOA (Società Organismi di Attestazione) che, nell’attività di attestazione di
cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontrano che il CEL
presentato dall’impresa ai fini della qualificazione non è presente nel
Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla
stazione appaltante ed all’Ufficio competente dell’Autorità che, effettuate le
necessarie verifiche, invia gli atti all’U.O.R. per l’avvio del procedimento
sanzionatorio di cui all’articolo 6, comma 11 del Codice. L’U.O.R. procede ai
sensi del presente Titolo.
Il
Regolamento definisce il procedimento sanzionatorio nei confronti delle
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso,
senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che
abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 7,
comma 8, del Codice).
Viene
disciplinato il procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle
imprese dell’obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Codice). In particolare, sono individuati: il procedimento
sanzionatorio per mancata risposta alle richieste, afferenti la qualificazione,
formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Codice; il
procedimento sanzionatorio su segnalazione delle SOA; la segnalazione
dell’Autorità alla SOA per produzione di informazioni e documenti non veritieri
in materia di qualificazione.
Viene
regolato il procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli
operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di
qualificazione (articolo 38, comma 1-ter; articolo 48, commi 1 e 2, del
Codice); quello nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false
dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini
dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione (articolo 40, comma
9-quater, del Codice); e infine il procedimento sanzionatorio nei confronti
delle SOA (articolo 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione).
Il
Regolamento disciplina anche la durata della pubblicazione nel Casellario
dell’annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Oltre
alla Parte V con le disposizioni finali (moduli segnalazioni, accesso agli atti
del procedimento, computo dei termini, entrata in vigore e abrogazioni), il
Regolamento dell'Autorità contiene anche un allegato che fornisce il metodo di
calcolo per l’applicazione delle sanzioni ex art. 73, D.P.R. 207/2010.
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