Il
progettista indicato, nella accezione e terminologia usata dall’articolo 53
comma 3 del Codice dei Contratti (“..avvalersi di progettisti qualificati da
indicare nell’offerta..”), non può fare ricorso ad un progettista terzo,
utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento.
Lo
ha precisato il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n 1072/2014
depositata il 7 marzo, nella quale viene ribadito che “pur essendo pacifico in
giurisprudenza il carattere generalizzato dell’istituto dell’avvalimento,
finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la
effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale
istituto deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare
idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli
appalti.”
Solo
il concorrente assume infatti obblighi contrattuali con la pubblica
amministrazione appaltante tanto che l’ausiliario, a mente dell’art. 49 comma 2
lett. d) si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a
disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante
apposita dichiarazione; inoltre l’ausiliario diventa ex lege responsabile in
solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
(art. 49 comma 4).
La
responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può
sussistere solo in quanto l'impresa ausiliaria sia collegata contrattualmente
al concorrente: e infatti l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione
della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento mentre tale
vincolo contrattuale diretto con il concorrente e con la stazione appaltante
non sussiste nel caso in cui sia lo stesso ausiliario che ricorre ai requisiti
posseduti da terzi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5161 del 1
ottobre 2012).
D’altro
canto, osserva il Consiglio di Stato, l'estensione della categoria di
“concorrente” sino a comprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato dal
concorrente per la progettazione, comportando potenzialmente una catena di
avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”, non consente un controllo agevole
da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti
dei partecipanti.
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