martedì 8 aprile 2014

IL PROGETTISTA INDICATO NON PUÒ AVVALERSI DI UN SOGGETTO TERZO

Il progettista indicato, nella accezione e terminologia usata dall’articolo 53 comma 3 del Codice dei Contratti (“..avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta..”), non può fare ricorso ad un progettista terzo, utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n 1072/2014 depositata il 7 marzo, nella quale viene ribadito che “pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell’istituto dell’avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli appalti.”
Solo il concorrente assume infatti obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione appaltante tanto che l’ausiliario, a mente dell’art. 49 comma 2 lett. d) si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione; inoltre l’ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49 comma 4).
La responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto l'impresa ausiliaria sia collegata contrattualmente al concorrente: e infatti l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento mentre tale vincolo contrattuale diretto con il concorrente e con la stazione appaltante non sussiste nel caso in cui sia lo stesso ausiliario che ricorre ai requisiti posseduti da terzi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5161 del 1 ottobre 2012).

D’altro canto, osserva il Consiglio di Stato, l'estensione della categoria di “concorrente” sino a comprendere l’ausiliario e/o il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione, comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”, non consente un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti.

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