Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. (GU n.96 del 26-4-2014)
Art. 1 Categorie
di lavorazioni a qualificazione obbligatoria
1.
Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative
adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati all'articolo
108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato
A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo
allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4,
OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35.
Art. 2.
Categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo
37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo
37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
lavorazioni, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo
108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato
A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG
11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21,
OS 25, OS 30, OS 32.
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento e transitorie
1.
I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo
107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si
intendono riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente
decreto. I richiami, contenuti negli articoli
108, comma 1, e 109, comma 1, all'articolo 109, comma 2, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intendono riferiti
all'articolo 1 del presente decreto.
2.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3.
Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni
di cui agli articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013.
Art. 4. Entrata in
vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
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