La
stazione appaltante può concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore
rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova
aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che
l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un “nuovo appalto”.
Il
Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n.943 del 28 febbraio 2014, in
linea con precedenti pronunciamenti (Sez.
VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002, n. 60004), sostiene
che “una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed
individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che
impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il
vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato
ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio” (Cons.
St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/04/2007,
n.1827).
Il
giudice di primo grado, richiamando la sentenza n. 6868 del 24 luglio 2012 del
Tar Lazio, Sez. III - quater, aveva invece escluso la rinegoziabilità
dell’offerta, ritenendo che il divieto di rinegoziazione delle offerte non può
essere messo in discussione con considerazioni che si diffondano sulla misura
ridotta dello sconto praticato posteriormente allo svolgimento della selezione.
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