sabato 19 aprile 2014

SUBAPPALTO NECESSARIO O FACOLTATIVO

Consiglio di Stato - Sentenza n. 1224 del 13/03/2014.
Va esclusa dalla gara d’appalto l’impresa che, in sede di qualificazione, non ha indicato il nominativo dell’operatore economico cui intende affidare i lavori in subappalto, nel caso in cui, il concorrente stesso, risulti sprovvisto dei requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori stradali, la terza classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e deduceva l’erronea mancata esclusione dei primi due concorrenti in graduatoria, perché in sede di gara non avevano indicato il nominativo dell’impresa cui intendevano affidare i lavori in subappalto.
In primo luogo i giudici del CdS evidenziano la sussistenza di una fondamentale distinzione tra il subappalto necessario e quello facoltativo. Nel subappalto necessario vi è l’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore in quanto il concorrente è privo dei requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni; l’omissione determina la necessaria e legittima esclusione del concorrente dalla gara. Nel subappalto facoltativo invece l’appaltatore è in grado di eseguire i lavori in completa autonomia ma dichiara di voler comunque far ricorso all’istituto del subappalto in sede di esecuzione dei lavori; in questa ipotesi l’omissione del nominativo del subappaltatore determina l’impossibilità per l’aggiudicatario di far ricorso al subappalto nella fase di esecuzione dei lavori, ma non la sua esclusione dalla gara.

Il Collegio ritiene dunque che le imprese che intendono acquisire un lavoro ma non ne hanno le qualifiche necessarie, dovendo subappaltare, debbano necessariamente indicare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori allineandosi, pertanto, a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la stazione appaltante deve essere posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, che dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del contratto.

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