Consiglio di Stato -
Sentenza n. 1224 del 13/03/2014.
Va esclusa dalla gara
d’appalto l’impresa che, in sede di qualificazione, non ha indicato il
nominativo dell’operatore economico cui intende affidare i lavori in
subappalto, nel caso in cui, il concorrente stesso, risulti sprovvisto dei
requisiti richiesti dal bando per l’esecuzione dei lavori.
Nel
caso in esame, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori stradali, la terza
classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione e deduceva l’erronea
mancata esclusione dei primi due concorrenti in graduatoria, perché in sede di
gara non avevano indicato il nominativo dell’impresa cui intendevano affidare i
lavori in subappalto.
In
primo luogo i giudici del CdS evidenziano la sussistenza di una fondamentale distinzione tra il subappalto necessario e
quello facoltativo. Nel subappalto necessario vi è l’obbligo di indicare il
nominativo del subappaltatore in quanto il concorrente è privo dei requisiti
richiesti dal bando per l’esecuzione in proprio delle lavorazioni; l’omissione
determina la necessaria e legittima esclusione del concorrente dalla gara. Nel
subappalto facoltativo invece l’appaltatore è in grado di eseguire i lavori in
completa autonomia ma dichiara di voler comunque far ricorso all’istituto del
subappalto in sede di esecuzione dei lavori; in questa ipotesi l’omissione del
nominativo del subappaltatore determina l’impossibilità per l’aggiudicatario di
far ricorso al subappalto nella fase di esecuzione dei lavori, ma non la sua
esclusione dalla gara.
Il
Collegio ritiene dunque che le imprese che intendono acquisire un lavoro ma non
ne hanno le qualifiche necessarie, dovendo subappaltare, debbano
necessariamente indicare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori
allineandosi, pertanto, a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la
stazione appaltante deve essere posta in condizione di valutare sin dall’inizio
l’idoneità di un’impresa, che dimostri di possedere in proprio, o attraverso
l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del
contratto.
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