Il
Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, in risposta ad una serie di quesiti, ha definito “acque reflue domestiche” le acque di
condensa delle caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole, che in
miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano” chiarendo
pertanto che lo scarico della sola condensa costituisce uno scarico di acque
reflue domestiche, mentre lo scarico del miscuglio di condensa ed acque
meteoriche viene definito come uno scarico di acque reflue urbane.
In
merito agli scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie, il Ministero Ambiente ha specificato che sono
sempre ammessi (art. 107, comma 2, Dlgs 152/2006) “purché osservino i
regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal
rispettivo Ente di governo dell’ambito”. Questi regolamenti potranno contenere
la prescrizione che “laddove la fognatura sia di tipo ‘separato’, tutte le
acque reflue domestiche siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente
al collettore della rete ‘nera’ con il divieto di effettuare qualsiasi
immissione in altri collettori”.
Inoltre,
quando per “scarico in pozzetti
interrati, circondati da materiali neutralizzanti” si fa riferimento ad uno
scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica quanto prescritto
dall’art. 103 del già citato Dlgs 152/2006 che prevede generalmente il divieto
di scarico. La deroga a questo divieto (comma 1, lett. a) dell’art. 103)
comunque “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo (…) per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da
insediamenti ed edifici isolati”.
Infine,
il Ministero dell’Ambiente chiarisce che per definire i valori limite di emissione degli scarichi (v. art. 101, comma 3)
il punto di riferimento del campionamento va posizionato “immediatamente a
monte della immissione dello scarico nel recapito, qualunque esso sia”,
intendendo con questo acque, fognature, suolo e sottosuolo. Ciò significa che i
valori di emissione degli scarichi previsti dal DLGS 152/2006 non devono essere
misurati all’uscita dell’impianto domestico, ma all’uscita del collettore.
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