mercoledì 3 agosto 2016

DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



Dopo i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Le principali novità:
1) regole in materia di amianto: secondo il decreto precedente, le terre e rocce da scavo potevano contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Rispetto alle regole attuali, questo limite rappresentava una restrizione notevolissima. Nelle definizioni “è stato soppresso il riferimento al limite di amianto di 100 mg/kg”. La disciplina dell’amianto, adesso, è contenuta nell’articolo 4, comma 4, ove si dice che per il futuro si continuerà ad applicare il parametro indicato dal Testo unico ambiente, limite di utilizzo pari a 1000 mg/kg.
2) Possibilità di effettuare controlli a campione. Per ogni tipologia di cantiere, i controlli si possono svolgere anche con metodi a campione o “in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”.
3) Semplificazioni sul deposito temporaneo. L’articolo 23, che disciplina il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti, è stato modificato, con la soppressione di alcune previsioni considerate superflue rispetto al contenuto degli obblighi previsti dalla disposizione

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