martedì 2 agosto 2016

PREZZARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



Con la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 1033, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 222 parte seconda del 21 luglio 2016, la Regione Emilia Romagna ha approvato l’elenco regionale dei prezzi – entrato in vigore il 21 luglio 2016 - per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza, riportato nell’Allegato A.
In essi sono comprese le quote per spese generali (15%) ed utili dell'impresa (10%), nonché il compenso per l’impianto, per la manutenzione e per l’illuminazione dei cantieri, per forniture e lavorazioni, sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola d’arte.
Nei prezzi non sono ricompresi gli oneri relativi alla sicurezza in adempimento alla vigente normativa, ma per la loro definizione e stima è stata predisposta un'apposita sezione del prezzario nella quale sono elencati sia gli oneri, direttamente connessi con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera, sia gli oneri che rappresentano specifiche misure di sicurezza non strumentali all’esecuzione delle singole categorie d’opera.
Si precisa che i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere inseriti nel computo degli oneri di sicurezza non ribassabili, solo nel caso in cui vengano utilizzati per e durante le lavorazioni interferenti, come previsto nel "piano di sicurezza e di coordinamento (in seguito denominato PSC)". Il loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti è un onere a carico della singola impresa esecutrice (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.).
Il progettista, in relazione alla tipologia della lavorazione, alla modalità di esecuzione e alla localizzazione dell'intervento, deve prevedere e computare le spese per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in corrispondenza con l'eventuale PSC (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.).
Le indagini e le prove, previste dal decreto 14 gennaio 2008 cap. 6 (art. 6.2.2) e cap. 11, devono essere eseguite e certificate dai laboratori, di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, indicati nell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.

L'applicazione dei prezzi nella redazione dei progetti e delle perizie deve avvenire secondo i seguenti principi:
1. I prezzi indicati sono valori medi validi su tutto il territorio regionale, con una tolleranza del 15% in più o in meno per tenere conto delle diverse realtà provinciali, delle particolari caratteristiche dei lavori e della loro entità.
2. Alcune voci sono sprovviste del prezzo in quanto non possono essere valutate in modo univoco poiché fanno riferimento a costi da esprimersi a corpo, relativi alle caratteristiche del singolo cantiere, o a lavorazioni di tipo particolare valutabili solo in fase di redazione del singolo progetto o perizia. Analogamente i costi della manodopera dove non indicati, devono essere valutati all'occorrenza applicando, se non fosse già stato compreso, un aumento per spese generali (15%) ed utile dell'impresa (10%) alle tariffe in vigore nella provincia, con possibilità di arrotondamento. Tali costi sono comunque assoggettati alle condizioni dell'appalto, in particolare al ribasso d'asta.
3. I prezzi utilizzati nella progettazione degli interventi sono ritenuti congrui se compresi nei limiti sopra definiti. Per i prezzi che presentano particolari situazioni di mercato e per le voci non presenti nell’elenco dei prezzi viene lasciato ai progettisti il compito di definire un valore congruo tramite l’analisi prezzi. Tale analisi deve essere allegata agli elaborati progettuali.
4. Nella sezione prezzi per la sicurezza sono stati inseriti, per completezza, anche i prezzi che deve sostenere l'Appaltatore nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. Nel caso in cui sia prevista la redazione del PSC, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., il coordinatore per la progettazione, sentito il progettista, deve stimare e computare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Tale stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura.
5. Per tutte le voci dell'elenco prezzi riguardanti i noleggi, le forniture di attrezzature o dispositivi che prevedono un costo legato ad un durata temporale si precisa che i tempi si intendono lavorativi e pertanto non vanno calcolati nei noleggi i periodi di sospensione lavori.
6. Per progettazione di indagini e manutenzioni che implica lo spostamento delle attrezzature in località successive, escluso il primo cantiere, è prevista nel presente prezzario un’apposita voce.
7. Nell’elenco prezzi è stato inserito, in gran parte delle voci, il valore medio percentuale della manodopera, presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima, al fine di facilitare la redazione del quadro di incidenza della manodopera nei documenti progettuali e contabili.
8. Per tutte le voci dell’elenco prezzi, in cui è stato indicato il riutilizzo del materiale di risulta dallo scavo nello stesso sito di produzione, si precisa che tale procedura è possibile solo nel caso in cui il materiale da scavo soddisfi i requisiti di qualità ambientale, ai sensi della normativa vigente.

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