La
Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 20 luglio 2016 n. 3270
ha affermato che la richiesta di rinnovo di un’attestazione SOA, la quale
comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli stessi effetti
della verifica di quest’ultima e consente di partecipare alle pubbliche gare
senza soluzione di continuità.
“Ciò
in base alla considerazione logica per cui la procedura di rilascio di una
nuova attestazione che copra sia le categorie precedentemente possedute, sia
categorie nuove, comprende gli stessi contenuti della procedura di verifica
delle sole categorie già possedute, e quindi non può avere su queste ultime
effetti deteriori” (così l’impugnata sentenza). A quanto sopra può aggiungersi
che il procedimento di rinnovo si sostanzia in un’istruttoria a più ampio
raggio, che coinvolge oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica
triennale (si veda art. 77, comma 5), anche elementi ulteriori rispetto a
quelli da valutare ai fini di quest’ultima. Sarebbe, quindi, illogico
attribuire al procedimento di rinnovo effetti minori o addirittura deteriori
rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di verifica. In definitiva
ritiene il Collegio che, ove l´impresa
richieda tempestivamente la verifica quinquennale, non vi sia soluzione di
continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more,
partecipare alle pubbliche gare. Invero, la valenza costitutiva della
certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione
di certificazione persegue, cioè l´attestazione che l´impresa possiede
determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo
importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della
relativa certificazione. Pertanto, il
rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della
validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei
requisiti di qualificazione posseduti dall´impresa al momento del rilascio
della prima attestazione; ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due
certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica
non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un´altra, ma
anche che l´impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già
valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti
anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 21/6/2013, 3397). Alla luce di quanto sopra non ha alcuna rilevanza
che il procedimento per la verifica e quello per il rinnovo si differenzino tra
loro.
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