Secondo
giurisprudenza ormai consolidata, in tema di verifica dell’anomalia
dell’offerta, deve ritenersi che:
a)
il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di
discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o
di erroneità fattuale ( Cons. stato Sez. V 26 giugno 201\2 n.3737; idem 22
febbraio 2011 n.1090, 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497);
b)
il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica
amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza
dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica
della congruità dell’offerta e delle singole voci, cosa che rappresenterebbe
invece una inammissibile invasione della sfera d’azione della P.A. ( Cons.
Stato Sez. IV 30/5/2013 n.1956; Cons. Stato Sez. V 18/2/2013 n.974; idem 19
novembre 2012n.5846, 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732);
c)
anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione
della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica
dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche
illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni
abnormi o inficiate da errori di fatto , il giudice può intervenire, fermo
restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello
dell’Amministrazione (Cons. Stato Sez. V 6 giugno 2012 n.3340, 29 febbraio
2012, n. 1183);
d)
sebbene, poi, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica,
senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci
di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento
dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci
che lo compongono (C.d.S., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600; sez. V, 16 agosto
2011, n. 4785; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2070; sez. VI, 2 aprile 2010, n.
1893; sez. V, 18 marzo 2010, n. 1589; 12 giugno 2009, n. 3762), non può
considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che
l’amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a
chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le
altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrane
la congruità, può fornire, ex art. 87, comma 1, D. Lgs. n. 163 del 2006,
spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche
su voci non direttamente indicate dall’amministrazione come incongrue, così che
se un concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio complessivo della
propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli
individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può
essere ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o
inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni (C.d.S., A.P., 29
novembre 2012, n. 36).
e)
il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio ( al
fine di eliminare l'offerta sospettata di anomalia ) e non ha per oggetto la ricerca
di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto
ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile
ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; esso è
pertanto finalizzato a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente
perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la
effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione
dell'appalto ( ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV,
30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n.
2063 ), ponendosi l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della
sua offerta soltanto come effetto della valutazione ( operata dall'amministrazione
appaltante ) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da
raggiungere. Trattasi di vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica
dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità,
vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni
abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può
intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i
limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (
C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre 2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18
agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090).
f)
nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta
presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo può sindacare le
valutazioni compiute dall'Amministrazione sotto il profilo della loro logicità
e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, mentre non possa invece
operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e
delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio -
non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge
attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso
concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della
P.A. ( C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631 ).
g)
il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività
del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente ), di cui
costituiscono necessari corollari l'assenza di preclusioni alla presentazione
di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, la immodificabilità dell'offerta ma la sicura
modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni
sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta
risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale
momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto ( ex pluribus, C.d.S.,
sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio
2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146; da
ultimo, Cons. St., V, 11 giugno 2014, n. 2982 ).
h)
il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha
natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo
insieme. L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel complesso, e non
con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dalla
incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme, ferma
restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse
investire voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, potrebbero
rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto,
insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto
insidiata da indici strutturali di carente affidabilità;
i)
sul piano strettamente motivazionale, il giudizio di anomalia richiede una
motivazione rigorosa e analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente,
mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di
esito positivo della verifica. In quest’ultimo caso è sufficiente una
motivazione “per relationem” riferita alle giustificazioni presentate dal
concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa
seconda evenienza grava su colui il quale contesti l'aggiudicazione l'onere di
individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa
evincere che la valutazione tecnico - discrezionale della Stazione appaltante
sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o
travisati.
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