lunedì 5 luglio 2021

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

 

L’art. 51, comma 1, lettera f) del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici previste dall’art. 8, comma 1 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.

Il comma 1 prevede che:

-       è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a).

-    Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b).

-       In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c), senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza, considerate comunque sussistenti.

-      Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione (Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali) già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19 (lett. d).

L’art. 8 del D.L. Semplificazioni 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 contiene anche le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici:

Il comma 4 reca una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2020.

Il comma 5 apporta modifiche al d.lgs. n. 50 del 2016: l’art. 30, l’art. 36, le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 ), sugli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sul partenariato pubblico e privato (art. 180), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge o alle procedure in cui, alla stessa data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il comma 10-bis prevede che al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunga quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità indicate con decreto ministeriale, fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

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