mercoledì 7 luglio 2021

IL FRAZIONAMENTO IN LOTTI DEGLI APPALTI

 

Il frazionamento in lotti degli appalti è disciplinato dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016 ed è finalizzato a favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Il comma 1 dell’articolo 51 impone di non utilizzare la pratica del frazionamento al solo fine di aggirare le procedure del Codice. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019)

b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Come riportato all’articolo 3 del bando tipo n. 3 – ANAC, (relativo ai servizi di architettura e ingegneria – pubblicato sulla G.U. n. 186 dell11/8/2018), in ragione delle specificità prestazionali, i servizi di architettura e ingegneria possono essere suddivisi in lotti (progettazione architettonica, strutture, impianti, ecc.) secondo il principio della verticalità delle prestazioni (settori dei servizi) che presuppongono anche riconosciute competenze o abilitazioni specifiche (strutture, impianti, sicurezza, antincendio) senza ricadere nella fattispecie del frazionamento artificioso.

Si applica, anche per i servizi di architettura e ingegneria, quanto disposto dall’articolo 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali o prestazionali in conformità ai singoli settori dei servizi (progettazione architettonica, strutture, impianti …) che non possono essere, però, frazionati al loro interno (per es. progettazione architettonica suddivisa in due o tre affidamenti) in quanto si determinerebbe la fattispecie del frazionamento artificioso sanzionata dal Codice.

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