lunedì 5 luglio 2021

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

 

L’articolo 12 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ha introdotto diverse modifiche alla legge n.241 del 1990 (legge generale sul procedimento amministrativo), in funzione di semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa.

All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma 2-bis: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

All’art. 2, dopo il comma 4, si inserisce un comma 4-bis, che obbliga le pubbliche amministrazioni a misurare e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Le modalità ed i criteri di misurazione saranno definiti con decreto ministeriale. Sempre all’art. 2, dopo il comma 8, si aggiunge il comma 8-bis, che stabilisce l’inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, in tema di conferenza unificata, di acquisizione di assensi, concerti e nulla osta da parte di altre amministrazioni pubbliche, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, nonché di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali ed evitare l’adozione di “atti tardivi”, rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso. Contestualmente si fa salvo il potere di annullamento d’ufficio previsto dall’articolo 21- nonies, della legge n. 241 del 1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Si modifica l’art. 3-bis, prevedendo a livello generale un obbligo più stringente e perentorio, in base al quale le amministrazioni “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”.

All’art. 5 si prevede l’obbligo di comunicare il domicilio digitale, oltre che l’unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile.

Si inserisce, nell’art. 8, sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, il domicilio digitale dell’amministrazione e l’obbligo di comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. È obbligatorio continuare ad indicare anche l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ma solo in via subordinata, ossia ove gli atti non siano disponibili o accessibili mediante modalità telematiche.

Si modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’art.10-bis, prevedendo che la comunicazione sospenda, invece che interrompere (come in precedenza previsto), i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni. Inoltre dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell’istanza, l’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il suo potere, “non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”, al fine di evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volte diverse, tutte ostative.

Le modifiche così introdotte si collegano a quella di cui alla lettera i), che interviene sull’articolo 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo, stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, che esclude l’annullabilità in caso in mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’effetto della disposizione è dunque di consentire l’annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali.

Si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.

Si introduce al comma 1 dell’art. 17-bis la previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, questa deve essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la proposta riguardi amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili (in campo ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini).

Conseguentemente, qualora l’amministrazione proponente rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per entrambe le fattispecie ulteriori interruzioni. Infine si dispone che, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini, l’amministrazione competente ha facoltà di procedere. In tal caso, l’inerzia dell’amministrazione proponente comporta che lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, sia trasmesso alla stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.

L’art 18 viene aggiornato e integrato: si ribadisce l’obbligo delle amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre si inserisce una nuova disposizione, ai sensi della quale nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

L'art. 61, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, ha introdotto all’art. 2 i commi di seguito riportati:

Comma 9-bis - L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Comma 9-ter - Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

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