L’art.
52 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio
2021) ha apportato
modifiche al cosiddetto DL “Sblocca-Cantieri” (Decreto Legge
n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019) con il quale vengono
prorogate fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le
seguenti disposizioni:
1) sospensione
dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle
centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti
agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la
qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere
PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’
articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province,
le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
2)
sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai
commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;
3)
sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori (cd “integrato”);
4)
possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale,
aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
5) innalzamento
a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del
parere;
6)
sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.
Viene
prorogata, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell’obbligo di
indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per
le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo
agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.
Vengono
infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure:
1)
possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere
realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento
anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini
dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
2)
possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo
“alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo;
3)
per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta
approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori
di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50
per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare
al CIPE per l’approvazione.
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