martedì 6 luglio 2021

LA SUDDIVISIONE IN LOTTI È UNA FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE

 

L'art. 51 D.lgs. 50/2016 prevede, al comma 1, la regola generale della suddivisione in lotti al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, anche in favore delle piccole e medie imprese; la possibilità di limitare il numero di lotti aggiudicabili ad uno stesso soggetto è prevista in via facoltativa al successivo comma 3. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che si tratta di una mera facoltà (Consiglio di Stato 2881/2020, 3682/2020 e 4361/2020). L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente concluso un'istruttoria che segnalato l'esistenza di pratiche collusive per spartirsi gli appalti; il vincolo di aggiudicazione anziché favorire la concorrenza potrebbe favorire accordi sottobanco per una ripartizione territoriale dei lotti. L'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 prevede il divieto di doppia partecipazione alla singola gara, ma non è riferibile alle gare con suddivisione in lotti. Tar Lazio – Roma – sez. III – 18 giugno 2021 n. 7304

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