giovedì 29 luglio 2021

DURC – SCOSTAMENTO NON GRAVE


Con il D.M. 30 gennaio 2015, in attuazione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, articolo 4, sono stati definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili, che, a decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto stesso, avviene in modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale. Con la circolare n. 19/2015 il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo come recepiti dall’Istituto con la circolare n. 126/2015.

A seguito di richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione del criterio dello scostamento non grave previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3, comma 3, l’Inps – con messaggio n. 213/2021 – specifica i termini di attuazione del criterio nell’ambito del procedimento di verifica.

Tra le lievi irregolarità, rispetto alle quali “nulla osti” al rilascio del Durc, rientra lo “scostamento non grave”.

Il D.M. 30 gennaio 2015, all’articolo 3, ultimo comma, nell’elencare le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata, contempla un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun degli enti chiamati ad effettuare la verifica. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione. Tale condizione infatti è preordinata a garantire la possibilità di produrre un’attestazione di regolarità – “Durc On Line” – pur in presenza di una differenza tra somme dovute e somme versate, giudicata appunto non grave, e come tale è integrata nei controlli effettuati dalla procedura per generare l’esito in tempo reale.
Qualora a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare, le esposizioni debitorie, fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato, dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare.

L’eventuale regolarizzazione parziale che determini un debito residuo di importo pari o inferiore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali evidenziate nell’invito a regolarizzare comporterà la formazione di un Documento irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”, indipendentemente dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in questa fase del procedimento, l’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.


Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.

Con il messaggio n. 2267/2018, l’Inps ha illustrato i contenuti delle implementazioni della procedura Durc On Line che è stata integrata con il rilascio della funzione di annullamento del Documento, denominato “Durc on Line” in caso di esito regolare e “Verifica regolarità contributiva” in caso di esito irregolare, in presenza di specifiche cause che giustificano l’adozione del relativo provvedimento. In tale ambito è stato specificato che il procedimento di annullamento, attivabile d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, può essere avviato solo dopo che il sistema ha generato un Documento in formato .pdf.

Il procedimento di annullamento prevede che, a conclusione dello stesso, il sistema Durc On Line notifichi con PEC, tramite il canale INPSCOMUNICA, l’avvenuto annullamento del Documento a tutti i soggetti che hanno effettuato l’interrogazione sul portale Inps.

Al fine di consentire il monitoraggio dello stato delle notifiche e l’eventuale ritrasmissione delle PEC per le quali non risulti correttamente ricevuta la notifica tramite consegna al destinatario nella sezione “Annullamenti” è stata inserita la funzione “Gestione Notifiche”.

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