lunedì 5 luglio 2021

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

 

L’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio 2021) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni dell’art.5 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicandole in modo specifico, al fine di limitare la possibilità di sospendere l’esecuzione delle opere pubbliche. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento con diverse modalità (commi 2 e 3).

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede alternativamente: o all’esecuzione in via diretta dei lavori; o ad interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria dell’originaria procedura di gara, stipulando un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori; o ad indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; o propone la nomina di un commissario straordinario per il completamento dell’opera (comma 4).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 5, anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera, e si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito. In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica (comma 6).

Nessun commento: