martedì 13 luglio 2021

LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA TECNICA

 

Secondo il ricorrente, il superamento da parte dell'operatore economico poi risultato aggiudicatario, del limite dimensionale dell'offerta tecnica, limite fissato dalla legge di gara in 40 pagine senza ulteriori prescrizioni, doveva comportare la sua esclusione. L'Anac (parere n.402/2021) non condivide detta conclusione.

Il parere evidenzia che in relazione al principio della tassatività della cause di esclusione, seguendo l’orientamento della più recente giurisprudenza, le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (ex multis, Consiglio di Stato, V, n. 693/2018 e n. 607/2020; Tar Cagliari, I, n. 72/2020).

Oltre a queste considerazioni, nel parere si rammenta che «la nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, rimarca che la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara».

In sostanza la previsione di un limite dimensionale della relazione «tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva». E una lettura in senso prescrittivo, tale da determinare l'esclusione, si scontrerebbe in ogni caso con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il superamento del limite, in ultima analisi, dovrebbe avere per effetto quello di impedire una valutazione di quanto indicato nelle pagine ulteriori e ciò deve essere esplicitato comunque nella legge di gara.

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