Secondo
il ricorrente, il superamento da parte dell'operatore economico poi risultato
aggiudicatario, del limite dimensionale dell'offerta tecnica, limite fissato
dalla legge di gara in 40 pagine senza ulteriori prescrizioni, doveva
comportare la sua esclusione. L'Anac (parere n.402/2021) non condivide detta
conclusione.
Il
parere evidenzia che in relazione al principio della tassatività della cause di
esclusione, seguendo l’orientamento della più recente giurisprudenza, le cause
di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza,
devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione
analogica (ex multis, Consiglio di Stato, V, n. 693/2018 e n. 607/2020; Tar
Cagliari, I, n. 72/2020).
Oltre
a queste considerazioni, nel parere si rammenta che «la nota illustrativa al
bando tipo n. 1/2017, rimarca che la limitazione dimensionale della relazione
tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di
esclusione dalla gara».
In
sostanza la previsione di un limite dimensionale della relazione «tecnica, non
dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente)
una natura prescrittiva». E una lettura in senso prescrittivo, tale da
determinare l'esclusione, si scontrerebbe in ogni caso con il principio di
tassatività delle cause di esclusione. Il superamento del limite, in ultima
analisi, dovrebbe avere per effetto quello di impedire una valutazione di
quanto indicato nelle pagine ulteriori e ciò deve essere esplicitato comunque
nella legge di gara.
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