domenica 2 settembre 2012

PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA SOSTANZIALE TRA QUOTE DI QUALIFICAZIONE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE


Le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento devono indicare le quote di lavori che ciascuna eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti, atteso che la normativa vigente si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra queste e le quote di esecuzione con la conseguenza che tali informazioni non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo requisiti di ammissione la cui inosservanza determina la esclusione dalla gara.
La giurisprudenza ha messo in luce che il principio di buon andamento e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti, atteso che la normativa vigente si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e tra queste e le quote di esecuzione con la conseguenza che tali informazioni non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo requisiti di ammissione la cui inosservanza determina la esclusione dalla gara (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 31.03.2006 n. 116; Cons. Stato, VI, 08.02.2008 n. 416) (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.06.2012 n. 3741)

Nessun commento: