domenica 30 settembre 2012

RIPARTIZIONE DEI REQUISITI ALL’INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI DI TIPO ORIZZONTALE


La disposizione di cui all’art. 95, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 554/1999, in tema di ripartizione dei requisiti all’interno delle associazioni di tipo orizzontale, va riferita alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. Da tale orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’a.t.i. e quote di esecuzione, deriva che la percentuale “maggioritaria” deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento. Ciò anche perché in caso diverso si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni.
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 11/12/2007 n. 6363

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