domenica 2 settembre 2012

MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA


Come noto, l’articolo 46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006 prevede che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.
La nuova normativa ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione in caso di alcune carenze formali come l’assenza di sottoscrizione dell’ offerta tecnica ed economica.

Con la sentenza 21.06.2012 n. 3669 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha chiarito che la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica rappresenta una legittima causa di esclusione anche ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis.

Nell’appalto in oggetto di gara aveva escluso la concorrente in quanto l’offerta tecnica risultava priva della firma del rappresentante legale della società capogruppo di un’A.T.I. e di conseguenza non aveva esaminato l’offerta in quanto ritenuta non validamente presentata.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione della commissione di gara, ritenendo come la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non possa essere negozialmente imputabile ad alcuno.

In particolare i giudici della V sezione hanno precisato come “La circostanza secondo cui il punto 5 del disciplinare di gara che, nell’elencare le “cause di esclusione”, sancisce che fra tali cause rientra l’ipotesi della mancata sottoscrizione dell’offerta economica, non incide affatto sulla sussistenza di tale causa di esclusione, trattandosi di mancanza di un elemento essenziale dell’offerta che anche nell’attuale assetto normativo disegnato dall’attuale art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti, in cui è stato codificato il principio di tassatività delle cause di esclusione, rileva quale causa di estromissione del concorrente dalla gara d’appalto”.

In conclusione, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica rende legittima l’esclusione della concorrente poiché rappresenta un’ipotesi di mancanza di un elemento essenziale dell’offerta così come richiesto dall’articolo 46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006.

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