domenica 23 settembre 2012

OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI ESEGUIRE SECONDO BUONA FEDE IL CONTRATTO DI APPALTO


Eventuali errori di allineamento delle opere progettate e commissionate dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice non comportano inadempienze della prima, laddove le costruzioni debbano sorgere in aperta campagna, senza problemi di allineamento o di incastro con altri edifici adiacenti, cosicché l'eventuale errore di allineamento avrebbe riverberato conseguenze pratiche molto modeste, per non dire trascurabili, alle quali ben avrebbe potuto ovviare l'impresa appaltatrice, sulla quale ricade l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, da ricollegarsi alle particolari competenze professionali dell'appaltatore, al quale detto obbligo impone ed agevolmente consente, entro il margine di errore ipotizzabile, d'individuare il posizionamento più logico e sensato compatibile coi vincoli progettuali, per come risultavano tecnicamente leggibili. L'obbligo di esecuzione secondo buona fede del contratto impone inoltre all'appaltatore di spendere i giorni di attesa di eventuali chiarimenti da parte della Stazione appaltante per espletare attività contrattualmente doverose e del tutto svincolate da quell'eventuale problema. Ciò in quanto un minino di elasticità nell'organizzazione diacronica dei lavori deve ritenersi insita nella professionalità dell'impresa edile, usa a confrontarsi con una molteplicità di fattori, anche di carattere ambientale e climatico, che possono inaspettatamente condizionare l'attività, richiedendo flessibilità e capacità di adattamento in itinere.

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