domenica 23 settembre 2012

DANNI CAUSATI DA LAVORI STRADALI


Se l'area durante i lavori viene comunque utilizzata per la circolazione delle vetture la stazione appaltante (Ente proprietario della strada) risponde con l'appaltatore.
La Corte di Cassazione, Sez. III civile, interviene infatti (sentenza 23.07.2012 n. 12811) con dettagli che distinguono il tipo di lavori e di cantiere, nonché le caratteristiche dell'appalto che modifica la strada. Nel caso esaminato, risalente al 1989, si discuteva di tubi e cavi collocati nel sottosuolo, in un'area completamente delimitata: il principio applicato è che l'omessa segnalazione, l'imprevedibilità del trabocchetto genera responsabilità del solo appaltatore (o subappaltatore) che ha eseguito o i lavori e ne è custode.
Se invece durante i lavori l'area continua a essere utilizzata per la circolazione, rispondono dei danni sia l'appaltatore che l'ente proprietario della strada. Per giungere a questa conclusione, la Cassazione ricorda che in tema di appalto vige il principio secondo cui l'appaltatore (o il subappaltatore) opera in piena autonomia, a proprio rischio, specialmente se il committente non si ingerisce nei lavori con direttive vincolanti.
In altri termini, se nella scala dei soggetti che tendono al risultato (quale il posizionamento di tubi in sede stradale) vi sono direttive specifiche del soggetto a monte (ad esempio, del proprietario della strada) che riducono l'imprenditore a valle al ruolo di mero esecutore, la responsabilità rimane in capo a colui che, ingerendosi nella gestione delle modalità esecutive, ha indotto gli altri (avendone le capacità e l'autorità) ad eseguire come "nudus minister" (soggetto privo di capacità di scelta). Se quindi vi è un'impresa contrattualmente obbligata a sorvegliare in generale tutta la viabilità, con compiti di manutenzione ordinaria, in caso di sinistro la responsabilità si arresta al confine di specifici cantieri: risponde del cantiere solo l'appaltatore che vi opera, tanto più se si discute di opere (come il posizionamento di tubi) diverse dalla usuale gestione della sede stradale.
Un'ulteriore distinzione è operata tra aree di cantiere delimitate ed enucleate rispetto alla sede stradale aperta al traffico, sulle quali vi è la custodia (e responsabilità) esclusiva dell'appaltatore, rispetto agli interventi che vengono effettuati con strada aperta al pubblico. I giudici di legittimità ricordano infatti che, nel caso di lavori di rifacimento di marciapiedi e del manto stradale, su area che continua ad essere adibita a circolazione, permane il rapporto di custodia tra ente pubblico (Comune, Provincia, Stato) proprietario della strada e soggetto appaltatore (Cassazione, sentenza 12425/2008). Diventa quindi importante verificare se, al momento dell'incidente, la sede stradale sia aperta al traffico e se vi fossero specifiche delimitazioni di cantiere.

Inoltre, le opere in corso devono essere tanto specialistiche da non coinvolgere il soggetto proprietario o il manutentore in generale della strada, e infine non vi deve essere alcuna interferenza (suggerimenti o imposizioni) tra ciò che avviene nella viabilità generale e ciò che accade nel cantiere. Ad esempio, se per motivi di viabilità il Comune consente il traffico stradale in una zona adiacente una trincea scavata per collocare impianti interrati, senza rispettare margini di sicurezza, la responsabilità è della pubblica amministrazione.

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