domenica 30 settembre 2012

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinche' i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
Il regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalita' affinche' la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
Il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui all'Allegato 4.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
La nozione di sottoprodotto è antitetica a quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale possa essere riutilizzare nell’ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno scarto.
Il decreto consta dei seguenti 16 articoli:
  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Finalità
  • Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione
  • Art. 4 - Disposizioni generali
  • Art. 5 - Piano di utilizzo
  • Art. 6 - Situazioni di emergenza
  • Art. 7 - Obblighi generali
  • Art. 8 - Modifica del piano di utilizzo
  • Art. 9 - Realizzazione del piano di utilizzo
  • Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo
  • Art. 11 - Trasporto
  • Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Art. 13 - Gestione dei dati
  • Art. 14 - Controlli e ispezioni
  • Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
  • Art. 16 - Clausola di riconoscimento reciproco
e dei seguenti 9 allegati:
  • Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
  • Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione
  • Allegato 3 - Normale pratica industriale
  • Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamente delle qualità ambientali
  • Allegato 5 - Piano di utilizzo
  • Allegato 6 - Documento di trasporto
  • Allegato 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Allegato 8 - Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
  • Allegato 9 - Materiali di riporto di origine antropica
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5 del regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo.
Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalita' di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti. 

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