sabato 6 aprile 2013

3. I REQUISITI OGGETTO DI AVVALIMENTO


Per partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti “generali” o “soggettivi” e requisiti “speciali” o “oggettivi”. I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento, l’articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l’impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.
I secondi (requisiti “speciali”) fanno riferimento alle caratteristiche dell’operatore economico considerato sotto il profilo dell’attività espletata e della sua organizzazione. A quest’ultima categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono formare oggetto di avvalimento.
E’ opportuno precisare anzitutto che l’istituto dell’avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all’impresa ausiliaria. Di conseguenza, non può ritenersi consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd “avvalimento a cascata ). La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara trova un bilanciamento nel rapporto diretto ed immediato tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione alla prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare, come sopra rammentato. L’inserimento di un ulteriore passaggio tra l’impresa che partecipa alla gara e l’impresa che possiede i requisiti finirebbe per spezzare questo vincolo di responsabilità ed accentuerebbe la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara senza l’introduzione di meccanismi compensativi (3).
Nel merito, poi, non è sempre agevole stabilire a quale delle due menzionate macro categorie  di requisiti ricondurre uno specifico  requisito. Il problema si pone, in particolare, per quei requisiti che, pur non essendo elencati nell’articolo 38 del Codice, sono connotati da un’intrinseca natura “soggettiva” in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso (ad esempio, la certificazione di qualità, l’iscrizione ad Albi speciali, l’iscrizione alla Camera di Commercio). Detta natura ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la possibilità di ricorrere, per tali requisiti, all’avvalimento, come meglio illustrato nei paragrafi successivi. 

3 cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2012, n. 2169. 



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