sabato 27 aprile 2013

VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG11


Con il Comunicato alle SOA n. 80 del 27/03/2013, l'AVCP fornisce importanti indicazioni interpretative della normativa in materia di qualificazione delle imprese nella categoria OG 11 - Impianti tecnologici, dettata dal D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento all'art. 79 ed alla luce delle innovazioni introdotte dal comma 16 del medesimo articolo.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'Autorità ritiene che solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere «… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; - categoria OS 30: 70 %».
Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al 90% con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30. 
L’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.
Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11. 
Dunque, l'impresa dovrà comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero due lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero tre lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
 In merito alla documentazione da esibire per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica, l'utilizzo di certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alla categoria OG11 risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.
Di conseguenza, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30.

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