sabato 6 aprile 2013

AVVALIMENTO NEI SERVIZI DI INGEGNERIA


Si può ricorrere all’avvalimento anche nelle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Lo ha chiarito l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la determinazione 2/2012.
L’Authority ha ricordato infatti che l’avvalimento ha una portata generale e che nell’articolo 91 del Codice Appalti, sulle procedure di affidamento, c’è un rinvio espresso alla disciplina generale contenuta nei titoli primo e secondo del Codice.

Ne consegue che l’istituto dell’avvalimento può essere applicato anche ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alle gare, contenuti nell’articolo 263 comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice Appalti.
Ciò significa che per dimostrare il fatturato globale, il personale annuo e lo svolgimento di altri servizi negli ultimi dieci anni, ci si può avvalere delle risorse messe a disposizione da un soggetto ausiliario.
L’Authority ha però specificato che i “servizi di punta” indicati dall’articolo 263 comma 1 lettera c non sono frazionabili. Si tratta della redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché degli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
Ognuno dei due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dai requisiti per la partecipazione alla gara dovrà quindi essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
L’Autorità di Vigilanza ha anche spiegato che l’avvalimento è possibile per provare i requisiti necessari per la partecipazione a una gara, ma non è ammissibile in relazione agli elementi dell’offerta.
Come indicato dall’articolo 266, comma 1, lettera b, punto 1 del Regolamento, durante la partecipazione a una procedura aperta o negoziata con bando, l’offerta tecnica deve essere consegnata in una busta contenente un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento.
Questo vuol dire che i tre servizi da allegare all’offerta, volti alla dimostrazione della capacità tecnica, devono essere stati svolti dal concorrente e non dal soggetto ausiliario.

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