sabato 27 aprile 2013

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA


Parere dell’AVCP del 6/2/2013 n. 6
a) Il concorrente, secondo classificato, munito, come tale, di un interesse qualificato, ai sensi e per le finalità del sesto comma dell'art. 13 del Codice dei contratti, ha diritto di accesso alla documentazione prodotta dal primo classificato, una volta approvata l'aggiudicazione provvisoria. Non osta, di per sé, a tale diritto il fatto che non sia stato inoltrato al concorrente primo classificato l'avviso di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.
b) Ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'art. 13, è preciso onere del concorrente fornire alla stazione appaltante motivata e comprovata dichiarazione circa i segreti tecnici o commerciali sottratti all'accesso che la propria offerta custodisce.
c) È consentito, però, anche contro la volontà della ditta controinteressata, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale la richiesta stessa viene formulata.
d) In virtù della enunciata complementarietà tra la normativa generale e quella speciale del Codice dei contratti in tema di accesso, le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della l. n. 241 del 1990 e del DPR 184/2006 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) in detto Codice, le quali trovino la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore, fermo restando comunque quanto detto nel secondo alinea del paragrafo a).
e) Non è di certo legittimo il comportamento della stazione appaltante che, in base all'opposizione manifestata dal concorrente controinteresato, neghi l'accesso alla documentazione amministrativa ed economica dell'offerta del concorrente medesimo, che alcun segreto tecnico e/o commerciale contiene.

Nessun commento: