domenica 7 aprile 2013

4. L’AVVALIMENTO NEI LAVORI PUBBLICI


Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all’avvalimento nel settore dei lavori pubblici. Come osservato, l’art. 49, comma 1, del Codice ammette l’avvalimento in occasione della singola gara anche per i lavori pubblici e, quindi, consente di ricorrere all’attestazione SOA di un’altra impresa. Benché l’articolo citato non contenga limitazioni di sorta né alcuna previsione circa il fatto che il concorrente ausiliato debba essere, comunque, provvisto di una attestazione SOA propria, alcuni limiti emergono comunque dal sistema delineato dal Codice e, in particolare, valgono per quei requisiti che debbono imprescindibilmente essere posseduti dal concorrente.
Per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, un operatore economico deve, infatti, possedere i requisiti generali di cui all’art. 38, nonché operare nel settore nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi dell’art. 39 del Codice. Ciò implica che anche un’impresa del tutto sprovvista dell’attestazione SOA possa fare ricorso all’attestazione SOA di un operatore economico terzo, purché operi abitualmente nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese (8).
L’art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice prevede che “per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione” salvo che sia il bando di gara ad ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliare a causa dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma 6 dell’art. 49. La norma, inoltre, specifica che resta fermo “il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria”.
Sulla base di tale disposizione, si ritiene che il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti debba essere interpretato sia come divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione sia come divieto di frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue non soltanto che non possono essere utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente una categoria (salvo l’eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in possesso dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta.
L’avvalimento incontra, quindi, dei limiti oggettivi, nel senso che, pur consentendo all’impresa principale di ricorrere per i requisiti mancanti ad un’impresa ausiliaria, non permette che quest’ultima sia a sua volta carente, neppure parzialmente, dei suddetti requisiti. Altrimenti, la stazione appaltante non disporrebbe di alcun soggetto integralmente qualificato per eseguire la prestazione.
Ciò è confermato dal fatto che quando il legislatore ha voluto ammettere il frazionamento dei requisiti tra più soggetti ha introdotto una specifica disciplina, comprensiva delle adeguate cautele per la stazione appaltante. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese e dei consorzi ordinari, in cui la ripartizione dei requisiti è sottoposta a regole stringenti e in cui, soprattutto, è disciplinato un regime di responsabilità delle imprese raggruppate o consorziate nei confronti della stazione appaltante che offre a quest’ultima adeguate cautele rispetto all’adempimento delle prestazioni previste nel contratto.
Se ne deve dedurre che il frazionamento dei requisiti non può essere ammesso quando manchi questa disciplina specifica, come appunto nel caso dell’avvalimento, anche perché ciò costituirebbe un’elusione proprio di quelle regole stringenti in tema di raggruppamenti e consorzi che il legislatore ha dettato quando ha voluto consentire il frazionamento stesso (9). 
In sintesi, l’avvalimento non consente a soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all’esecuzione dell’integrale prestazione di sommare le classifiche possedute in modo da “creare” un soggetto qualificato.
Tale principio vale anche per gli appalti di importo superiore a 20,658 milioni di euro, per i quali l’articolo 61, comma 6, del Regolamento prescrive il possesso, oltre che dell’attestazione SOA, del requisito della cifra d’affari in lavori, da comprovare autonomamente, nei limiti richiesti dal bando.
Ebbene, poiché il requisito della cifra d’affari in lavori (che costituisce un dato storico dell’impresa al fine di attestarne l’esperienza e la capacità pregressa) concorre, con altri requisiti, all’ottenimento dell’attestazione SOA, deve concludersi che la disposizione di cui all’art. 40 comma 3 lett. b) del Codice, laddove impone la infrazionabilità dei requisiti, abbia valenza anche con riferimento a tale specifico requisito che risulterebbe, comunque, non frazionabile.
Allo stesso modo, non è ammissibile che l’aumento del quinto ai sensi dell’articolo 61, comma 2, possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento, in quanto l’avvalimento, come sopra evidenziato, serve a colmare i requisiti di cui il concorrente è carente; in altri termini, un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede, ai sensi dell’articolo 49, comma 6. Ammettere l’aumento del quinto anche sulla parte di requisiti “prestati” equivarrebbe ad aggirare il divieto del doppio ausiliario, godendo contemporaneamente di due benefici (quello dell’avvalimento e quello dell’aumento del quinto) per ottenere il requisito necessario per partecipare alla gara.
E’, invece, possibile l’avvalimento del requisito SOA all’interno del medesimo raggruppamento (si veda oltre), ma a condizione che:
(i) l’avvalimento abbia ad oggetto l’intero requisito, in virtù del divieto di frazionamento di cui all’art. 49, comma 6, per cui non sarà possibile ipotizzare che l’impresa ausiliaria possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione e della qualificazione dell’intero raggruppamento, la parte di requisito non “prestata” ad altra impresa componente il raggruppamento;
(ii) il medesimo requisito, “prestato” per intero, non potrà essere utilizzato dall’ausiliaria nella medesima gara.
Altra problematica riguarda l’appalto di progettazione ed esecuzione di cui all’articolo 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice. In particolare, si è posto il quesito se il progettista “indicato” o i progettisti “indicati” di cui all’art. 53, comma 3, del Codice, nel caso in cui siano carenti di un requisito, possano ricorrere all’istituto dell’avvalimento. La previsione, che consente di ''avvalersi'' di progettisti qualificati, nulla ha a che vedere con l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49, tant’è che tale possibilità era già ammessa dall’art. 19, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la quale non disciplinava affatto l’avvalimento benché consentisse, in caso di appalto integrato, alle imprese prive di qualificazione per la progettazione, di ''avvalersi'' di progettisti qualificati senza dover ricorrere ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici.
Inoltre, si osserva che dell’avvalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di “concorrente” nella gara, mentre il progettista semplicemente “indicato” non riveste tale qualifica; pertanto, l’avvalimento è utilizzabile tra i progettisti raggruppati ma non dal progettista “indicato”.
Si rammenta, infine, che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 49, il contratto è eseguito dall’impresa aggiudicataria ed il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato a questa (salvo il caso in cui l’ausiliaria svolga il ruolo di subappaltatore secondo i limiti di cui si dirà oltre e secondo quanto previsto dall’articolo 85 del Regolamento). 

8 cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 23 giugno 2011, n. 3326. Parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011. 
9 cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2011, n. 3565. 



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