Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo
1.
Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui
al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli
124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2.
Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale,
l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti
effettuati nel corso del primo anno contabile.
3.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è
compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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